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Obbligo non previsto per gli enti locali ai sensi dell'art. 1 della L. 17 maggio 1999 n. 144.

 

Legge n. 144 del 17/05/1999 - ART. 1

(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza  al processo   di   programmazione  delle  politiche  di  sviluppo,  le amministrazioni  centrali  e  regionali,  previa  intesa   con   la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  istituiscono  e  rendono operativi,  entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica,  garantiscono  il  supporto  tecnico   nelle   fasi   di  programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di  piani,  programmi e politiche di intervento  promossi  e  attuati  da  ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione  e  verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo  6  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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